Il TAR Lazio ha accolto il ricorso dell’associazione ASCOB e di alcuni concessionari del Bingo con il quale si chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della nota con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Bingo ha rigettato l’istanza dei ricorrenti del 2 luglio 2020 con la quale le era stato domandato:
i) la sospensione del pagamento del canone relativo alla proroga tecnica;
ii) ovvero in subordine, l’autorizzazione al pagamento del canone in misura ridotta ad € 2.800,00 producendo per la restante parte un’appendice alla fidejussione o polizza assicurativa già rilasciata in favore di questa Agenzia contenente la precisazione che la stessa è estesa anche al pagamento del canone mensile relativo alla proroga tecnica;
iii) l’assunzione di provvedimenti necessari per preservare l’equilibrio economico finanziario delle concessioni bingo, anche in contradditorio con gli operatori.
“Il giudizio che ha condotto alla favorevole ordinanza origina dal contesto di grave difficoltà economica legata alla pandemia da Covid 19 – affermano gli Avv.ti Tariciotti e Giacobbe – che ha portato al ridursi del gettito dei giochi di un 50%, e che ci ha spinto ad assistere l’Associazione per sollecitare ADM ad assumere misure interinali a tutela dei concessionari e ad aprire un procedimento funzionale a riequilibrare complessivamente l’intero sinallagma convenzionale“.
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che le censure formulate dalle ricorrenti richiedano un approfondimento non compatibile con la sommarietà della presente fase cautelare, anche in ragione della pendenza delle questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione con ordinanze n. 4021 e n. 4022 del 26 marzo 2019 (rispettivamente rese nei giudizi numeri di registro generale 2839 e 3333 del 2018);
“Ritenuto, inoltre, che il ricorso sia prima facie sostenuto dal requisito del periculum in mora, atteso il pregiudizio economico dedotto dalle ricorrenti in relazione alla situazione di grave insostenibilità economico-finanziaria del canone concessorio, come da ultimo rideterminato dall’amministrazione in ossequio all’art. 1, comma 1047, della l. n. 205/2017 (di modifica dell’art. 1, comma 636, della l. n. 147/2013);
Ritenuto, quindi, che al lamentato pregiudizio possa ovviarsi sospendendo, nelle more della definizione della presente controversia, l’efficacia del gravato provvedimento di diniego nonché stabilendo, a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione, che – fino al momento della pubblicazione della sentenza di merito che definirà il giudizio – le ricorrenti (avuto riguardo al canone originariamente previsto con la costituzione del rapporto concessorio) versino all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma di euro 2.800,00 mensili ciascuna e, per la restante parte e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone preteso (pari ad euro 7.500,00), prestino fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione già prestata), proporzionata alla differenza di canone non corrisposta per dodici mesi, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare;
Rilevato, inoltre, che la Sezione con le citate ordinanze n. 4021/2019 e n. 4022/2019 – motivatamente dubitando della legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 1047, della l. n. 205/2017 – rimetteva alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, le questioni di compatibilità di tale disposizione con gli artt. 3 e 41 della Costituzione”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie quindi l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, nei modi e nei termini illustrati in motivazione.
Sospende, altresì, il giudizio sino alla pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di cui in motivazione.