Messaggio di cordoglio del Presidente per la scomparsa di Mario Bagnato

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“Oggi è venuto a mancare un nostro associato storico, Mario Bagnato, proprietario delle Sale Bingo di Bergamo e Stezzano.

Mario ha fatto la storia del Bingo, ha sempre combattuto per difendere il gioco legale e i diritti di tutti proprietari delle sale.

Un saluto ad un amico”.

Così comunica il Presidente dell’associazione ASCOB, Salvatore Barbieri.

“L’associazione è vicina alla famiglia Bagnato in questo momento di dolore”.

Riduzione canoni Bingo, Barbieri: Al TAR altro grande risultato per l’associazione ASCOB

Barbieri

Grande soddisfazione del presidente ASCOB, Salvatore Barbieri, in merito all’ennesimo successo per la politica associativa della maggiore associazione degli operatori del Bingo.

Con il ordinanza n..6247/2020, il Tar Lazio ha infatti concesso la misura sospensiva, accordando agli operatori associati ad Ascob di versare l’importo ridotto di euro 2800, come canone mensile per la proroga della concessione, fino alla definizione dei giudizi a seguito del rinvio alla Corte Costituzionale.

“Avevamo già rappresentato alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) l’oggettiva necessità di rivedere i canoni di proroga: l’emergenza Coronavirus ha peggiorato la situazione e le sale Bingo erano a rischio sopravvivenza.

ADM – afferma Barbieri – non aveva poteri e non poteva aiutarci, gli importi del canone sono definiti dalla legge primaria pertanto non rimaneva che ricorrere alla Magistratura.

Il Giudice ha riconosciuto le nostre necessità, ha ridotto i canoni a 2.800 euro e obbligato alla presentazione di una fideiussione per il restante importo fino ai 7.500 euro previsti dalla legge.

Ora lavoreremo con ADM per le modalità di presentazione di questa nuova fideiussione.

A dire il vero bastava già la garanzia di 500mila euro, che solo le Sale Bingo presentano per ottenere la concessione, a garantire gli importi residui del canone.

Questa è una peculiarità che distingue le Sale Bingo da ogni altro punto di raccolta del gioco e – sottolinea Barbieri – le nostre sale non sono Gaming Hall ma un punto di raccolta ancora più specializzato. Con le nuove disposizioni fiscali il solo Bingo non starebbe in piedi così proponiamo anche gioco attraverso gli apparecchi e i terminali VLT.

Da noi entrano solo giocatori maggiorenni, controllati e filtrati all’ingresso in collaborazione con le associazioni e gli operatori sanitari locali per contrastare in ogni modo il gioco problematico anche tra la clientela di età maggiore ai 18 anni.

Nelle Sale Bingo l’obbligo della tessera sanitaria per l’attivazione delle VLT è inutile: per noi tale obbligo andrebbe rimosso.

Questo, come la determinazione degli importi del canone di proroga della concessione, è un problema che dovrebbe risolvere il legislatore. Per questo abbiamo cercato di sensibilizzare su tali temi i rappresentanti del Governo e della politica.

Oggi – conclude Barbieri – portiamo a casa un nuovo grande successo, ringrazio per questo tutti i soci e gli gli Avv.ti Tariciotti e Giacobbe – che ci hanno abilmente assistito”.

TAR Lazio, accolto il ricorso dell’associazione ASCOB su canoni proroga concessione

Tribunale
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso dell’associazione ASCOB e di alcuni concessionari del Bingo con il quale si chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della nota con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Bingo ha rigettato l’istanza dei ricorrenti del 2 luglio 2020 con la quale le era stato domandato:

i) la sospensione del pagamento del canone relativo alla proroga tecnica;

ii) ovvero in subordine, l’autorizzazione al pagamento del canone in misura ridotta ad € 2.800,00 producendo per la restante parte un’appendice alla fidejussione o polizza assicurativa già rilasciata in favore di questa Agenzia contenente la precisazione che la stessa è estesa anche al pagamento del canone mensile relativo alla proroga tecnica;

iii) l’assunzione di provvedimenti necessari per preservare l’equilibrio economico finanziario delle concessioni bingo, anche in contradditorio con gli operatori.

“Il giudizio che ha condotto alla favorevole ordinanza origina dal contesto di grave difficoltà economica legata alla pandemia da Covid 19 – affermano gli Avv.ti Tariciotti e Giacobbeche ha portato al ridursi del gettito dei giochi di un 50%, e che ci ha spinto ad assistere l’Associazione per sollecitare ADM ad assumere misure interinali a tutela dei concessionari e ad aprire un procedimento funzionale a riequilibrare complessivamente l’intero sinallagma convenzionale“.

 

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che le censure formulate dalle ricorrenti richiedano un approfondimento non compatibile con la sommarietà della presente fase cautelare, anche in ragione della pendenza delle questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione con ordinanze n. 4021 e n. 4022 del 26 marzo 2019 (rispettivamente rese nei giudizi numeri di registro generale 2839 e 3333 del 2018);

“Ritenuto, inoltre, che il ricorso sia prima facie sostenuto dal requisito del periculum in mora, atteso il pregiudizio economico dedotto dalle ricorrenti in relazione alla situazione di grave insostenibilità economico-finanziaria del canone concessorio, come da ultimo rideterminato dall’amministrazione in ossequio all’art. 1, comma 1047, della l. n. 205/2017 (di modifica dell’art. 1, comma 636, della l. n. 147/2013);

Ritenuto, quindi, che al lamentato pregiudizio possa ovviarsi sospendendo, nelle more della definizione della presente controversia, l’efficacia del gravato provvedimento di diniego nonché stabilendo, a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione, che – fino al momento della pubblicazione della sentenza di merito che definirà il giudizio – le ricorrenti (avuto riguardo al canone originariamente previsto con la costituzione del rapporto concessorio) versino all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma di euro 2.800,00 mensili ciascuna e, per la restante parte e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone preteso (pari ad euro 7.500,00), prestino fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione già prestata), proporzionata alla differenza di canone non corrisposta per dodici mesi, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare;

Rilevato, inoltre, che la Sezione con le citate ordinanze n. 4021/2019 e n. 4022/2019 – motivatamente dubitando della legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 1047, della l. n. 205/2017 – rimetteva alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, le questioni di compatibilità di tale disposizione con gli artt. 3 e 41 della Costituzione”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie quindi l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, nei modi e nei termini illustrati in motivazione.

Sospende, altresì, il giudizio sino alla pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di cui in motivazione.